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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1974, n. 53

RIFINANZIAMENTO, CON MODIFICHE, DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 43 " CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI SERVIZI AUTOMOBILISTICI O FILOVIARI EXTRAURBANI DI LINEA PER VIAGGIATORI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 180 del 20 dicembre 1974

Art. 2
L'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 43, è sostituito dal seguente: Il contributo è concesso secondo il criterio seguente:
a) fino ad un massimo di L.120 per autobus Km. o filobus Km. e ad un massimo del 60% degli introiti ricavati nell'anno 1974 sulla vendita di abbonamenti a tariffa preferenziale alle aziende speciali di cui al TU 15 ottobre 1925, n. 2578, alle società a prevalente partecipazione di enti pubblici locali, alle imprese cooperative senza fini di speculazione privata regolarmente iscritte nel registro prefettizio delle cooperative ai sensi di legge, o a loro associazioni e consorzi, e alle imprese private che nel 1974 non raggiungono complessivamente i 100.000 autobus Km. di percorrenza sulle autolinee di competenza regionale ed i 200.000 autobus Km. su tutte le autolinee esercitata;
b) fino ad un massimo di L.50 per autobus Km. e ad un massimo del 30% degli introiti ricavati nell'anno 1974 sulla vendita di abbonamenti a tariffa preferenziale, alle altre imprese private.
La misura in percentuale del contributo sugli introiti per abbonamenti, fermi restando i limiti massimi di cui al comma precedente, viene determinata dalla commissione prevista dall'art. 7 in ragione inversamente proporzionale alla tariffa preferenziale media per viaggiatori Km. praticata da ogni impresa.
Nella determinazione della misura del contributo da erogarsi a norma dei commi precedenti ad imprese private, si detraggono gli eventuali sussidi e contributi concessi da comuni, province ed altri enti locali ad eccezione delle somme erogate in corrispettivo dei servizi di trasporto effettuati in adempimento di apposito incarico di gestione.

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