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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1974, n. 53

RIFINANZIAMENTO, CON MODIFICHE, DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 43 " CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI SERVIZI AUTOMOBILISTICI O FILOVIARI EXTRAURBANI DI LINEA PER VIAGGIATORI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 180 del 20 dicembre 1974

Art. 3
L'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 43 Sito esterno, è sostituito dal seguente:
La domanda di contributo, rivolta al Presidente della Giunta regionale, deve pervenire, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Regione Emilia - Romagna, Assessorato all'assetto territoriale, ai trasporti e all'edilizia. Nella domanda devonsi specificare:
- gli elementi necessari alla legale individuazione dell'impresa, allegando la relativa certificazione, con particolare riguardo, ove ricorra il caso, alla dimostrazione delle qualità di cui all'art. 2 - lettera a)della presente legge;
- le percorrenze totali in autobus Km. o filobus Km. nonchè gli introiti complessivi per abbonamenti a tariffa preferenziale per i quali viene chiesto il contributo.
A corredo di detta domanda deve essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:
- prospetto analitico delle linee esercitate su concessione regionale, statale o comunale, indicando distintamente per ciascuna di esse la percorrenza annua in autobus Km. o filobus Km., i ricavi dalla vendita di biglietti a tariffa normale e di abbonamenti a tariffa preferenziale.
Qualora l'importo degli abbonamenti sia corrisposto da enti pubblici in luogo e per conto degli abbonati, dovrà allegarsi la documentazione dalla quale risulti l'importo complessivamente erogato dagli enti stessi;
- elenco degli eventuali sussidi e contributi erogati da province, comuni ed altri enti locali con l'indicazione dei relativi importi.
L'impresa richiedente è tenuta ad esibire la ulteriore documentazione che la commissione di cui all'art. 7 ritenga opportuno acquisire al fine della compiuta dimostrazione dei dati sopraindicati.

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