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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1974, n. 53

RIFINANZIAMENTO, CON MODIFICHE, DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 43 " CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI SERVIZI AUTOMOBILISTICI O FILOVIARI EXTRAURBANI DI LINEA PER VIAGGIATORI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 180 del 20 dicembre 1974

Art. 4
L'art. 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 43 Sito esterno, è sostituito dal seguente: Agli enti ed alle imprese che hanno prodotto domanda di contributo può essere concesso un acconto fino al 60% del contributo definitivo erogato ai medesimi soggetti ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 43.
Alle imprese che non hanno beneficiato di alcun contributo ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 43, l'acconto viene determinato con riferimento alle percorrenze effettive nel semestre 1 gennaio 30 giugno 1974.
In caso di mancata concessione del contributo definitivo, la Regione provvede al recupero degli acconti corrisposti.

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