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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1974, n. 53

RIFINANZIAMENTO, CON MODIFICHE, DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 43 " CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI SERVIZI AUTOMOBILISTICI O FILOVIARI EXTRAURBANI DI LINEA PER VIAGGIATORI"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 180 del 20 dicembre 1974

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'efficacia della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 43, è estesa all'anno 1974, con le modifiche indicate negli articoli seguenti.
Art. 2
L'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 43, è sostituito dal seguente: Il contributo è concesso secondo il criterio seguente:
a) fino ad un massimo di L.120 per autobus Km. o filobus Km. e ad un massimo del 60% degli introiti ricavati nell'anno 1974 sulla vendita di abbonamenti a tariffa preferenziale alle aziende speciali di cui al TU 15 ottobre 1925, n. 2578, alle società a prevalente partecipazione di enti pubblici locali, alle imprese cooperative senza fini di speculazione privata regolarmente iscritte nel registro prefettizio delle cooperative ai sensi di legge, o a loro associazioni e consorzi, e alle imprese private che nel 1974 non raggiungono complessivamente i 100.000 autobus Km. di percorrenza sulle autolinee di competenza regionale ed i 200.000 autobus Km. su tutte le autolinee esercitata;
b) fino ad un massimo di L.50 per autobus Km. e ad un massimo del 30% degli introiti ricavati nell'anno 1974 sulla vendita di abbonamenti a tariffa preferenziale, alle altre imprese private.
La misura in percentuale del contributo sugli introiti per abbonamenti, fermi restando i limiti massimi di cui al comma precedente, viene determinata dalla commissione prevista dall'art. 7 in ragione inversamente proporzionale alla tariffa preferenziale media per viaggiatori Km. praticata da ogni impresa.
Nella determinazione della misura del contributo da erogarsi a norma dei commi precedenti ad imprese private, si detraggono gli eventuali sussidi e contributi concessi da comuni, province ed altri enti locali ad eccezione delle somme erogate in corrispettivo dei servizi di trasporto effettuati in adempimento di apposito incarico di gestione.
Art. 3
L'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 43 Sito esterno, è sostituito dal seguente:
La domanda di contributo, rivolta al Presidente della Giunta regionale, deve pervenire, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Regione Emilia - Romagna, Assessorato all'assetto territoriale, ai trasporti e all'edilizia. Nella domanda devonsi specificare:
- gli elementi necessari alla legale individuazione dell'impresa, allegando la relativa certificazione, con particolare riguardo, ove ricorra il caso, alla dimostrazione delle qualità di cui all'art. 2 - lettera a)della presente legge;
- le percorrenze totali in autobus Km. o filobus Km. nonchè gli introiti complessivi per abbonamenti a tariffa preferenziale per i quali viene chiesto il contributo.
A corredo di detta domanda deve essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:
- prospetto analitico delle linee esercitate su concessione regionale, statale o comunale, indicando distintamente per ciascuna di esse la percorrenza annua in autobus Km. o filobus Km., i ricavi dalla vendita di biglietti a tariffa normale e di abbonamenti a tariffa preferenziale.
Qualora l'importo degli abbonamenti sia corrisposto da enti pubblici in luogo e per conto degli abbonati, dovrà allegarsi la documentazione dalla quale risulti l'importo complessivamente erogato dagli enti stessi;
- elenco degli eventuali sussidi e contributi erogati da province, comuni ed altri enti locali con l'indicazione dei relativi importi.
L'impresa richiedente è tenuta ad esibire la ulteriore documentazione che la commissione di cui all'art. 7 ritenga opportuno acquisire al fine della compiuta dimostrazione dei dati sopraindicati.
Art. 4
L'art. 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 43 Sito esterno, è sostituito dal seguente: Agli enti ed alle imprese che hanno prodotto domanda di contributo può essere concesso un acconto fino al 60% del contributo definitivo erogato ai medesimi soggetti ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 43.
Alle imprese che non hanno beneficiato di alcun contributo ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 43, l'acconto viene determinato con riferimento alle percorrenze effettive nel semestre 1 gennaio 30 giugno 1974.
In caso di mancata concessione del contributo definitivo, la Regione provvede al recupero degli acconti corrisposti.
Art. 5
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1974 a complessive L.2.300.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al Cap. 48100 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposito elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.
Art. 6
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Cap.48100 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.2.300.000.000
Variazioni in aumento:
Cap.38210 " Contributi straordinari alle imprese concessionarie di servizi automobilistici e filoviari extraurbani di linea per viaggiatori (titolo I - Sezione 4a - Rubrica 18a - Categoria 4a)
L.2.300.000.000
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pub- blicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Emiia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 dicembre 1974.

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