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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1974, n. 54

MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI N. 14 DEL 22 DICEMBRE 1972 E N. 15 DEL 7 MARZO 1973. AMMISSIBILITA' DEL CUMULO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLE CITATE LEGGI A BENEFICIO DEI COMUNI O LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO

(Legge di pura modifica della L.R. 22 dicembre 1972 n. 14 e della L.R. 7 marzo 1973 n. 15, in seguito abrogate dalla L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 181 del 21 dicembre 1974

Art. 1
L'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, riguardante il concorso nelle spese sostenute dai comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili - nido comunali, è così sostituito:
" I contributi di cui all'articolo 2 - lett. b), c) e d) della presente legge, sono cumulabili con quelli eventualmente concessi agli stessi comuni o consorzi di comuni in forza di altre norme legislative regionali o statali, ivi compresa la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 Sito esterno, entro il limite dell'importo dei progetti di costruzione ".
Sito esterno

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