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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1974, n. 54

MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI N. 14 DEL 22 DICEMBRE 1972 E N. 15 DEL 7 MARZO 1973. AMMISSIBILITA' DEL CUMULO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLE CITATE LEGGI A BENEFICIO DEI COMUNI O LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO

(Legge di pura modifica della L.R. 22 dicembre 1972 n. 14 e della L.R. 7 marzo 1973 n. 15, in seguito abrogate dalla L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 181 del 21 dicembre 1974

Art. 2
L'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15, relativa alla " Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili - nido di cui all'articolo 6 della legge statale 6 dicembre 1971 n. 1044 ", è così sostituito:
" Sono ammessi a concorrere al contributo per la costruzione degli asili - nido anche i comuni o consorzi di comuni che abbiano beneficiato allo stesso fine di finanziamenti o sovvenzioni concessi in forza di altre norme legislative regionali e statali, purchè l'importo cumulativamente ammesso ai benefici delle leggi soprarichiamate non superi l'importo dei progetti di costruzione ".

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