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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1974, n. 54

MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI N. 14 DEL 22 DICEMBRE 1972 E N. 15 DEL 7 MARZO 1973. AMMISSIBILITA' DEL CUMULO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLE CITATE LEGGI A BENEFICIO DEI COMUNI O LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE DI ASILI NIDO

(Legge di pura modifica della L.R. 22 dicembre 1972 n. 14 e della L.R. 7 marzo 1973 n. 15, in seguito abrogate dalla L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 181 del 21 dicembre 1974

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, riguardante il concorso nelle spese sostenute dai comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili - nido comunali, è così sostituito:
" I contributi di cui all'articolo 2 - lett. b), c) e d) della presente legge, sono cumulabili con quelli eventualmente concessi agli stessi comuni o consorzi di comuni in forza di altre norme legislative regionali o statali, ivi compresa la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 Sito esterno, entro il limite dell'importo dei progetti di costruzione ".
Sito esterno
Art. 2
L'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15, relativa alla " Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili - nido di cui all'articolo 6 della legge statale 6 dicembre 1971 n. 1044 ", è così sostituito:
" Sono ammessi a concorrere al contributo per la costruzione degli asili - nido anche i comuni o consorzi di comuni che abbiano beneficiato allo stesso fine di finanziamenti o sovvenzioni concessi in forza di altre norme legislative regionali e statali, purchè l'importo cumulativamente ammesso ai benefici delle leggi soprarichiamate non superi l'importo dei progetti di costruzione ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 dicembre 1974.

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