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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 gennaio 1975, n. 1

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI NONCHE' AI COMITATI COMPRENSORIALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI E PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI DI PIANO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1975

Art. 1
Per agevolare la formazione di alcuni strumenti urbanistici di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167, nonchè per favorire la costituzione ed il funzionamento degli " Uffici di piano " intercomunali, dei Comitati comprensoriali o circondariali, ove esistenti, dei Consorzi di Comuni e delle Comunità montane, la Regione concede contributi per l'anno 1974, nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, a Comuni e loro Consorzi, nonchè ai Comitati comprensoriali o circondariali e alle Comunità montane.
I Comuni singoli saranno ammessi a contributo solo se aventi popolazione inferiore a 50 mila abitanti.
Gli strumenti urbanistici per i quali possono essere concessi i contributi sono i seguenti:
1) Piani regolatori generali o loro varianti generali;
2) Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare.
I contributi per la formazione degli strumenti urbanistici di cui al precedente comma possono essere concessi agli enti od organi, di cui al primo comma, che ne facciano apposita domanda e che trasmettano per l'approvazione alla Regione i piani stessi entro il termine stabilito a norma del successivo articolo 7.

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