Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 gennaio 1975, n. 1

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI NONCHE' AI COMITATI COMPRENSORIALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI E PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI DI PIANO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1975

Art. 10
Nel corso della delega di Consiglio e la Giunta regionale possono impartire direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati stessi.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Espandi Indice