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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 gennaio 1975, n. 1

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI NONCHE' AI COMITATI COMPRENSORIALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI E PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI DI PIANO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1975

Art. 12
Gli enti delegati ed il Comitato circondariale incaricato debbono, nell'adozione degli atti, fare espressa menzione della delega o dell'incarico di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'Amministrazione regionale.

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