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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 gennaio 1975, n. 1

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI NONCHE' AI COMITATI COMPRENSORIALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI E PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI DI PIANO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1975

Art. 3
Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Presidente dell'Amministrazione provinciale competente o del Comitato circondariale di Rimini non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le domande debbono essere corredate da copia delle deliberazioni relative all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei Piani che si intendono predisporre, da un preventivo di spesa nonchè da copia del prospetto riassuntivo del bilancio preventivo dell'ente riferentesi all'ultimo esercizio finanziario.
La spesa si intende comprensiva degli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari.
I contributi sono concessi per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla presente legge e per i quali gli enti interessati non abbiano beneficiato di precedenti contributi regionali.

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