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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 gennaio 1975, n. 1

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI NONCHE' AI COMITATI COMPRENSORIALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI E PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI DI PIANO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1975

Art. 4
Per la costituzione ed il funzionamento degli " Uffici di piano " dei Comitati comprensoriali, dei Consorzi di Comuni e delle Comunità montane, il contributo regionale sarà commisurato, sempre nella misura massima del 70%, sulla base di un piano finanziario biennale riferito alla incidenza delle retribuzioni del personale addetto all'Ufficio stesso comunque non inquadrato negli organici della Regione o di altri enti territoriali.
Tale piano finanziario biennale dovrà essere approvato, con deliberazione resa esecutiva ai sensi di legge, dagli enti od organi interessati.

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