LEGGE REGIONALE 09 gennaio 1975, n. 1
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI NONCHE' AI COMITATI COMPRENSORIALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI E PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI DI PIANO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1975
Art. 6
La Giunta regionale, in relazione alle graduatorie di priorità formulate delle Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini, predisporrà i programmi che saranno approvati dal Consiglio regionale.
Per gli " Uffici di piano " di cui agli articoli 1 e 4, il contributo regionale verrà erogato all'ente o all'organo a ciò incaricato, in base agli accordi intervenuti tra i Comuni interessati alla amministrazione dell'ufficio, in un' unica soluzione annuale.