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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 gennaio 1975, n. 1

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI NONCHE' AI COMITATI COMPRENSORIALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI E PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI DI PIANO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1975

Art. 7
Dopo l'approvazione di ogni programma il Presidente dell'Amministrazione provinciale e del Comitato circondariale di Rimini comunica, sulla base dei criteri indicati dal competente Assessorato regionale, sentita la competente Commissione consiliare, all' ente od organo richiedente il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per le approvazioni il piano urbanistico per la cui redazione viene concesso il contributo, avvertendo l'ente o l'organo che, scaduto il termine, il contributo verrà revocato.
La deliberazione con la quale l'ente o l'organo commissiona la redazione del piano urbanistico dovrà essere adottata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo e trasmessa alla Regione entro quindici giorni dalla data in cui diviene esecutiva ai sensi delle norme vigenti.
Per gli " Uffici di piano ", la deliberazione di cui all'articolo 4 dovrà essere accompagnata dalla delibera di costituzione dell'ufficio stesso.

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