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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 gennaio 1975, n. 1

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI NONCHE' AI COMITATI COMPRENSORIALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI E PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI DI PIANO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1975

Art. 8
Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini, in conformità al programma approvato dal Consiglio regionale, provvederranno alla concessione del contributo.
I contributi per la formazione degli strumenti urbanistici saranno erogati dalle competenti Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini in due fasi:
- per il 50% all'atto della presentazione alla Regione per l'approvazione degli strumenti urbanistici di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 1;
- per il restante 50% dopo l'approvazione degli strumenti stessi da parte del competente organo regionale.
L'erogazione dei contributi per favorire la costituzione e il funzionamento degli " Uffici di piano " dei Comitati comprensoriali, dei Consorzi di Comuni e delle Comunità montane è disposta sempre da parte delle Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini in una unica soluzione.

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