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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 gennaio 1975, n. 1

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI NONCHE' AI COMITATI COMPRENSORIALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI E PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI DI PIANO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1975

Art. 9
Ai fini di cui al precedente articolo 8, sulla base della deliberazione consiliare di approvazione del programma, sono autorizzate presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria apposite aperture di credito a favore dei Presidenti delle Giunte provinciali e del Comitato circondariale di Rimini, sia in conto competenza che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato territorialmente alle singole Province od al Circondario di Rimini nella deliberazione consiliare di approvazione del programma.
I Presidenti delle Province e del Cincondario di Rimini dispongono la erogazione mediante appositi ordini di pagamento a firma dei Presidenti stessi e dei responsabili degli Uffici di ragioneria delle Province e del Circondario di Rimini, ove esistano.
Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli articoli 56- 61 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni.

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