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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 gennaio 1975, n. 1

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI NONCHE' AI COMITATI COMPRENSORIALI ED ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI E PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI DI PIANO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 10 gennaio 1975

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per agevolare la formazione di alcuni strumenti urbanistici di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167, nonchè per favorire la costituzione ed il funzionamento degli " Uffici di piano " intercomunali, dei Comitati comprensoriali o circondariali, ove esistenti, dei Consorzi di Comuni e delle Comunità montane, la Regione concede contributi per l'anno 1974, nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, a Comuni e loro Consorzi, nonchè ai Comitati comprensoriali o circondariali e alle Comunità montane.
I Comuni singoli saranno ammessi a contributo solo se aventi popolazione inferiore a 50 mila abitanti.
Gli strumenti urbanistici per i quali possono essere concessi i contributi sono i seguenti:
1) Piani regolatori generali o loro varianti generali;
2) Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare.
I contributi per la formazione degli strumenti urbanistici di cui al precedente comma possono essere concessi agli enti od organi, di cui al primo comma, che ne facciano apposita domanda e che trasmettano per l'approvazione alla Regione i piani stessi entro il termine stabilito a norma del successivo articolo 7.
Art. 2
Le Amministrazioni provinciali sono delegate per la istruttoria delle domande, per la formulazione di una graduatoria di priorità nonchè per la concessione dei contributi agli enti ed organi interessati sulla base dei programmi approvati dal Consiglio regionale;
nell'ambito del Circondario di Rimini, la competenza ad esercitare tali funzioni è attribuita al Comitato circondariale di Rimini.
Le Amministrazioni provinciali, ai fini della formulazione della graduatoria di priorità, devono operare in collaborazione con le Comunità montane e con le organizzazioni comprensoriali dei Comuni.
Art. 3
Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Presidente dell'Amministrazione provinciale competente o del Comitato circondariale di Rimini non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le domande debbono essere corredate da copia delle deliberazioni relative all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei Piani che si intendono predisporre, da un preventivo di spesa nonchè da copia del prospetto riassuntivo del bilancio preventivo dell'ente riferentesi all'ultimo esercizio finanziario.
La spesa si intende comprensiva degli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari.
I contributi sono concessi per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla presente legge e per i quali gli enti interessati non abbiano beneficiato di precedenti contributi regionali.
Art. 4
Per la costituzione ed il funzionamento degli " Uffici di piano " dei Comitati comprensoriali, dei Consorzi di Comuni e delle Comunità montane, il contributo regionale sarà commisurato, sempre nella misura massima del 70%, sulla base di un piano finanziario biennale riferito alla incidenza delle retribuzioni del personale addetto all'Ufficio stesso comunque non inquadrato negli organici della Regione o di altri enti territoriali.
Tale piano finanziario biennale dovrà essere approvato, con deliberazione resa esecutiva ai sensi di legge, dagli enti od organi interessati.
Art. 5
Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini formuleranno una graduatoria di priorità, tenendo conto della situazione di bilancio degli enti od organi richiedenti, dell'importanza e dell'urgenza del piano urbanistico in relazione ai programmi locali e regionali.
Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini, espletata la istruttoria delle domande e formulata la relativa graduatoria di priorità, trasmetteranno gli atti alla Regione.
Art. 6
La Giunta regionale, in relazione alle graduatorie di priorità formulate delle Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini, predisporrà i programmi che saranno approvati dal Consiglio regionale.
Per gli " Uffici di piano " di cui agli articoli 1 e 4, il contributo regionale verrà erogato all'ente o all'organo a ciò incaricato, in base agli accordi intervenuti tra i Comuni interessati alla amministrazione dell'ufficio, in un' unica soluzione annuale.
Art. 7
Dopo l'approvazione di ogni programma il Presidente dell'Amministrazione provinciale e del Comitato circondariale di Rimini comunica, sulla base dei criteri indicati dal competente Assessorato regionale, sentita la competente Commissione consiliare, all' ente od organo richiedente il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per le approvazioni il piano urbanistico per la cui redazione viene concesso il contributo, avvertendo l'ente o l'organo che, scaduto il termine, il contributo verrà revocato.
La deliberazione con la quale l'ente o l'organo commissiona la redazione del piano urbanistico dovrà essere adottata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo e trasmessa alla Regione entro quindici giorni dalla data in cui diviene esecutiva ai sensi delle norme vigenti.
Per gli " Uffici di piano ", la deliberazione di cui all'articolo 4 dovrà essere accompagnata dalla delibera di costituzione dell'ufficio stesso.
Art. 8
Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini, in conformità al programma approvato dal Consiglio regionale, provvederranno alla concessione del contributo.
I contributi per la formazione degli strumenti urbanistici saranno erogati dalle competenti Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini in due fasi:
- per il 50% all'atto della presentazione alla Regione per l'approvazione degli strumenti urbanistici di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 1;
- per il restante 50% dopo l'approvazione degli strumenti stessi da parte del competente organo regionale.
L'erogazione dei contributi per favorire la costituzione e il funzionamento degli " Uffici di piano " dei Comitati comprensoriali, dei Consorzi di Comuni e delle Comunità montane è disposta sempre da parte delle Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini in una unica soluzione.
Art. 9
Ai fini di cui al precedente articolo 8, sulla base della deliberazione consiliare di approvazione del programma, sono autorizzate presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria apposite aperture di credito a favore dei Presidenti delle Giunte provinciali e del Comitato circondariale di Rimini, sia in conto competenza che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato territorialmente alle singole Province od al Circondario di Rimini nella deliberazione consiliare di approvazione del programma.
I Presidenti delle Province e del Cincondario di Rimini dispongono la erogazione mediante appositi ordini di pagamento a firma dei Presidenti stessi e dei responsabili degli Uffici di ragioneria delle Province e del Circondario di Rimini, ove esistano.
Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli articoli 56- 61 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10
Nel corso della delega di Consiglio e la Giunta regionale possono impartire direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati stessi.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 11
In caso di inerzia dell'ente delegato la Giunta può invitare l'ente stesso a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente l'organo regionale competente.
La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata con legge regionale di norma nei confronti di tutti gli enti di uguale livello istituzionale.
La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
In caso di revoca, il Consiglio regionale provvederà a disciplinare i rapporti non ancora definiti.
Art. 12
Gli enti delegati ed il Comitato circondariale incaricato debbono, nell'adozione degli atti, fare espressa menzione della delega o dell'incarico di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'Amministrazione regionale.
Art. 13
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974 la spesa di L.450.000.000, cui l'Amministrazione regionale fa fronte mediante la iscrizione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio medesimo, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce compresa nell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio 1974.
Art. 14
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)Variazione in aumento:
Cap.72110" Contributi in capitale a Comuni, loro Consorzi nonchè ai Comitati Comprensoriali ed alle Comunità Montane, per la formazione di alcuni strumenti urbanistici " (cni) - (titolo II - sezione 4a categoria 11a - rubrica 14a)
L.450.000.000
b)Variazione in diminuzione:
Cap.75100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipedenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "
L.450.000.000
Art. 15
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 gennaio 1975

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