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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 2

NORME PER IL RIFINANZIAMENTO, PER L'ANNO 1975, DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1974 N. 1 " ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21 AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE NONCHE' AI FAMILIARI A CARICO DEI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI E ARTIGIANI), DEGLI INVALIDI CIVILI, DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE. RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1974 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 17 gennaio 1975

Art. 2
Al fine di consentire più ampiamente l'erogazione della assistenza farmaceutica in forma diretta e mediante un ricettario valido per tutte le farmacie convenzionate, i comuni possono convenzionarsi con le amministrazioni provinciali per la confluenza in un unico fondo, per tutte le categorie assistibili o per alcune di esse, dei contributi a carico della regione e degli enti locali nonchè delle eventuali quote a carico delle casse mutue di malattia, affidando alle amministrazioni provinciali la gestione del fondo stesso.
In presenza di tali convenzioni, il contributo regionale viene erogato direttamente all'amministrazione provinciale nella misura deliberata dal comune competente.

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