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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 2

NORME PER IL RIFINANZIAMENTO, PER L'ANNO 1975, DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1974 N. 1 " ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21 AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE NONCHE' AI FAMILIARI A CARICO DEI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI E ARTIGIANI), DEGLI INVALIDI CIVILI, DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE. RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1974 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 17 gennaio 1975

Art. 3
I comuni richiedono all'assessorato regionale alla sanità l'anticipazione dei fondi di cui alla presente legge, mediante una unica deliberazione da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il contributo regionale viene erogato in due rate semestrali anticipate, tenendo conto di quanto previsto dal penultimo comma dell'articolo 7 del regolamento 6 novembre 1973 n. 32.
Il saldo, a consuntivo, viene effettuato sulla base di due deliberazioni semestrali che dovranno essere adottate entro i tre mesi successivi alla scadenza di ciascun semestre.
Le deliberazioni di consuntivo dovranno essere integrate dai verbali delle riunioni durante le quali il comitato di gestione esprime - almeno ogni due mesi - il proprio complessivo e motivato parere sulla gestione dei fondi di cui alla presente legge.

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