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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 2

NORME PER IL RIFINANZIAMENTO, PER L'ANNO 1975, DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1974 N. 1 " ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21 AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE NONCHE' AI FAMILIARI A CARICO DEI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI E ARTIGIANI), DEGLI INVALIDI CIVILI, DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE. RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1974 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 17 gennaio 1975

Art. 5
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1975 in L.1.000.000.000 (un miliardo), si fa fronte mediante l'istituzione nel bilancio di previsione per il relativo esercizio finanziario del capitolo di spesa n. 17050 " Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di alcune categorie di lavoratori autonomi ed agli invalidi civili che non ne usufruiscano ad altro titolo ", sul quale verrà stanziata la somma complessiva di Lire 1.000.000.000.

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