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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 2

NORME PER IL RIFINANZIAMENTO, PER L'ANNO 1975, DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1974 N. 1 " ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21 AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE NONCHE' AI FAMILIARI A CARICO DEI PENSIONATI DELLE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI (COLTIVATORI DIRETTI, COMMERCIANTI E ARTIGIANI), DEGLI INVALIDI CIVILI, DEGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE. RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1974 DELLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 N. 21"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 17 gennaio 1975

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni della legge regionale 10 maggio 1973 n. 21, del regolamento di esecuzione n. 32 del 6 novembre 1973 e della legge 3 gennaio 1974 n. 1 Sito esterno sono prorogate fino al 31 dicembre 1975, con le modificazioni ed integrazioni apportate dalla presente legge, i cui effetti decorrono dall'1 gennaio 1975.
Art. 2
Al fine di consentire più ampiamente l'erogazione della assistenza farmaceutica in forma diretta e mediante un ricettario valido per tutte le farmacie convenzionate, i comuni possono convenzionarsi con le amministrazioni provinciali per la confluenza in un unico fondo, per tutte le categorie assistibili o per alcune di esse, dei contributi a carico della regione e degli enti locali nonchè delle eventuali quote a carico delle casse mutue di malattia, affidando alle amministrazioni provinciali la gestione del fondo stesso.
In presenza di tali convenzioni, il contributo regionale viene erogato direttamente all'amministrazione provinciale nella misura deliberata dal comune competente.
Art. 3
I comuni richiedono all'assessorato regionale alla sanità l'anticipazione dei fondi di cui alla presente legge, mediante una unica deliberazione da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il contributo regionale viene erogato in due rate semestrali anticipate, tenendo conto di quanto previsto dal penultimo comma dell'articolo 7 del regolamento 6 novembre 1973 n. 32.
Il saldo, a consuntivo, viene effettuato sulla base di due deliberazioni semestrali che dovranno essere adottate entro i tre mesi successivi alla scadenza di ciascun semestre.
Le deliberazioni di consuntivo dovranno essere integrate dai verbali delle riunioni durante le quali il comitato di gestione esprime - almeno ogni due mesi - il proprio complessivo e motivato parere sulla gestione dei fondi di cui alla presente legge.
Art. 4
Ai sensi dell'art. 9 del DL 8 luglio 1974, numero 264 Sito esterno, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno - già attuato dalle Casse mutue - il contributo regionale di cui alla presente legge viene erogato limitatamente ai medicinali ammessi dal prontuario terapeutico INAM.
Art. 5
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1975 in L.1.000.000.000 (un miliardo), si fa fronte mediante l'istituzione nel bilancio di previsione per il relativo esercizio finanziario del capitolo di spesa n. 17050 " Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati di alcune categorie di lavoratori autonomi ed agli invalidi civili che non ne usufruiscano ad altro titolo ", sul quale verrà stanziata la somma complessiva di Lire 1.000.000.000.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 - II comma dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 gennaio 1975

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