LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 3
INTERVENTI PER FINANZIAMENTO DEI CENTRI SOCIO - SANITARI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI E DAI LORO CONSORZI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 17 gennaio 1975
Art. 5
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il programma annuale degli interventi intesi a realizzare le finalità di cui all'articolo 1, indicando l'ente beneficiario del contributo regionale e la quota a carico della regione.
Il programma annuale deve tendere prioritariamente alla realizzazione di centri socio - sanitari in zone che ne risultino sprovviste e nelle quali la protezione della salute della popolazione risulti carente, tenuto conto anche dell'esistenza, nel territorio, di altre strutture operanti nel settore.