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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 3

INTERVENTI PER FINANZIAMENTO DEI CENTRI SOCIO - SANITARI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI E DAI LORO CONSORZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 17 gennaio 1975

Art. 6
I consorzi per i servizi sociali e sanitari approvano il piano annuale di assegnazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del piano di ripartizione di cui all'articolo 5 e, nei limiti dei fondi assegnati, provvedono alla concessione dei contributi, fissando i termini entro i quali le opere devono essere ultimate o la data entro la quale devono essere perfezionati gli acquisti.
Qualora il contributo sia riferito alla costruzione o al riattamento di locali, l'erogazione dello stesso agli enti assegnatari viene effettuata secondo le seguenti modalità:
a) primo acconto, pari al 30% dell'importo del contributo, sulla base dell'atto formale di consegna o della dichiarazione di inizio dei lavori previsti nel progetto approvato;
b) secondo acconto, pari al 60% dell'importo del contributo, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;
c) 10% in sede di approvazione degli atti di collaudo.
Il contributo, qualora sia riferito all'acquisto di locali, viene erogato in sede di stipula del contratto di compravendita di locali già dichiarati agibili per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

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