LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 3
INTERVENTI PER FINANZIAMENTO DEI CENTRI SOCIO - SANITARI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI E DAI LORO CONSORZI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 17 gennaio 1975
Art. 7
I contributi agli enti assegnatari sono erogati, sulla base del provvedimento di liquidazione della spesa, dall'organo deliberativo dei consorzi per i servizi sociali e sanitari previo accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere, riadattamento od acquisto.
Ai fini dell'erogazione dei contributi sono autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito a favore dei presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari, sia in conto competenze che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato territorialmente ai singoli consorzi nel riparto di cui all'art. 5 della presente legge.
I presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari dispongono le erogazioni mediante appositi ordini di pagamento a firma dei presidenti stessi e dei responsabili degli uffici amministrativi.
Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere e degli acquisti sia inferiore alla spesa presa a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto dall'organo deliberativo del consorzio in misura proporzionale alla spesa accertata.