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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 3

INTERVENTI PER FINANZIAMENTO DEI CENTRI SOCIO - SANITARI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI E DAI LORO CONSORZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 17 gennaio 1975

Art. 9
Le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di cui all'articolo precedente, nonchè la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi regionali da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi 1975, 1976 e 1977 della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, di spettanza della regione Emilia - Romagna.
L'efficacia delle norme che comportano oneri a carico del bilancio regionale, relative agli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, è subordinata alla entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al precedente articolo 9.

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