Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 3

INTERVENTI PER FINANZIAMENTO DEI CENTRI SOCIO - SANITARI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI E DAI LORO CONSORZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 17 gennaio 1975

Art. 3
Per ottenere i contributi di cui alla presente legge i consorzi per i servizi sanitari e sociali presenteranno domanda al Presidente della Giunta regionale, per l'anno 1975, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa ed entro il 31 gennaio per gli anni 1976 e 1977.
Alla domanda deve essere allegato il programma degli interventi predisposto dal consorzio, corredato da:
1) deliberazione del progetto di massima e piano finanziario delle opere da realizzare;
2) preventivo delle attrezzature da acquistare o rinnovare;
3) relazione sulla utilizzazione delle strutture.
Il programma con i relativi allegati deve essere altresì inviato alle amministrazioni provinciali interessate, che promuovono ed attuano le opportune forme di coordinamento ed esprimono entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma stesso il proprio parere sulle iniziative proposte; per l'esercizio di tali funzioni possono avvalersi dei comitati provinciali previsti al punto 7 - lettera b) del documento allegato alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Il comitato cincondariale di Rimini esercita i compiti di cui al comma precedente per i consorzi costituiti fra comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6 e l'amministrazione provinciale di Forlì.

Espandi Indice