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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 3

INTERVENTI PER FINANZIAMENTO DEI CENTRI SOCIO - SANITARI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI E DAI LORO CONSORZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 17 gennaio 1975

Art. 4
I contributi sono concessi nella misura del 90% del costo previsto per l'esecuzione delle opere o di lotti funzionali delle stesse ovvero per l'acquisto e il rinnovo delle relative attrezzature e non possono superare l'importo complessivo, per ciascuna struttura, di lire 150 milioni.
I contributi possono essere concessi tanto se le strutture e le relative attrezzature siano adibite ad alcuno dei servizi di cui all'articolo 2, quanto se siano invece adibite alla totalità dei servizi stessi.
I contributi sono concessi esclusivamente per interventi, compresi negli scopi indicati nell'articolo 1, finalizzati alla istituzione, al funzionamento e al potenziamento dei servizi di cui all'articolo 2, operanti nel territorio del consorzio e rientranti in un piano di attività coordinato a livello consortile, per realizzare centri socio - sanitari gestiti dai comuni o dai consorzi stessi.

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