LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 3
INTERVENTI PER FINANZIAMENTO DEI CENTRI SOCIO - SANITARI REALIZZATI DAGLI ENTI LOCALI E DAI LORO CONSORZI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 17 gennaio 1975
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La regione Emilia - Romagna, allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività dei comuni e dei consorzi per i servizi sanitari e sociali, costituiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1972 n. 10, con la partecipazione delle province interessate, contribuisce alla spesa per la realizzazione di centri - socio - sanitari mediante la costruzione, la trasformazione e l'ammodernamento di opere di edilizia sanitaria e sociale nonchè l'acquisto e il rinnovo delle relative attrezzature.
Ai fini indicati nel precedente comma sono stanziati due miliardi di lire in ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977.
Art. 2
Per centro socio - sanitario si intende la struttura o il complesso delle strutture in cui hanno sede i servizi sanitari e sociali dei comuni e dei consorzi di cui all'articolo precedente e, in particolare, la sede dei consorzi stessi nonchè dei:
- servizi di igiene pubblica
- servizi veterinari
- servizi di medicina preventiva e sociale
- servizi di assistenza sociale
- servizi del poliambulatorio specialistico
- servizi di riabilitazione.
I contributi di cui al precedente articolo sono destinati alla realizzazione di centri socio - sanitari attuati direttamente dai consorzi stessi oppure da comuni e province facenti parte del consorzio, sulla base di un programma di interventi predisposto in sede consortile.
Nel caso che la realizzazione dei centri socio - sanitari sia attuata dai comuni o dalle province, ai sensi del precedente comma, i consorzi per i servizi sanitari e sociali erogano agli enti interessati i contributi relativi alle realizzazioni stesse.
Art. 3
Per ottenere i contributi di cui alla presente legge i consorzi per i servizi sanitari e sociali presenteranno domanda al Presidente della Giunta regionale, per l'anno 1975, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa ed entro il 31 gennaio per gli anni 1976 e 1977.
Alla domanda deve essere allegato il programma degli interventi predisposto dal consorzio, corredato da:
1) deliberazione del progetto di massima e piano finanziario delle opere da realizzare;
2) preventivo delle attrezzature da acquistare o rinnovare;
3) relazione sulla utilizzazione delle strutture.
Il programma con i relativi allegati deve essere altresì inviato alle amministrazioni provinciali interessate, che promuovono ed attuano le opportune forme di coordinamento ed esprimono entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma stesso il proprio parere sulle iniziative proposte; per l'esercizio di tali funzioni possono avvalersi dei comitati provinciali previsti al punto 7 - lettera b) del documento allegato alla legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Il comitato cincondariale di Rimini esercita i compiti di cui al comma precedente per i consorzi costituiti fra comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6 e l'amministrazione provinciale di Forlì.
Art. 4
I contributi sono concessi nella misura del 90% del costo previsto per l'esecuzione delle opere o di lotti funzionali delle stesse ovvero per l'acquisto e il rinnovo delle relative attrezzature e non possono superare l'importo complessivo, per ciascuna struttura, di lire 150 milioni.
I contributi possono essere concessi tanto se le strutture e le relative attrezzature siano adibite ad alcuno dei servizi di cui all'articolo 2, quanto se siano invece adibite alla totalità dei servizi stessi.
I contributi sono concessi esclusivamente per interventi, compresi negli scopi indicati nell'articolo 1, finalizzati alla istituzione, al funzionamento e al potenziamento dei servizi di cui all'articolo 2, operanti nel territorio del consorzio e rientranti in un piano di attività coordinato a livello consortile, per realizzare centri socio - sanitari gestiti dai comuni o dai consorzi stessi.
Art. 5
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il programma annuale degli interventi intesi a realizzare le finalità di cui all'articolo 1, indicando l'ente beneficiario del contributo regionale e la quota a carico della regione.
Il programma annuale deve tendere prioritariamente alla realizzazione di centri socio - sanitari in zone che ne risultino sprovviste e nelle quali la protezione della salute della popolazione risulti carente, tenuto conto anche dell'esistenza, nel territorio, di altre strutture operanti nel settore.
Art. 6
I consorzi per i servizi sociali e sanitari approvano il piano annuale di assegnazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del piano di ripartizione di cui all'articolo 5 e, nei limiti dei fondi assegnati, provvedono alla concessione dei contributi, fissando i termini entro i quali le opere devono essere ultimate o la data entro la quale devono essere perfezionati gli acquisti.
Qualora il contributo sia riferito alla costruzione o al riattamento di locali, l'erogazione dello stesso agli enti assegnatari viene effettuata secondo le seguenti modalità:
a) primo acconto, pari al 30% dell'importo del contributo, sulla base dell'atto formale di consegna o della dichiarazione di inizio dei lavori previsti nel progetto approvato;
b) secondo acconto, pari al 60% dell'importo del contributo, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;
c) 10% in sede di approvazione degli atti di collaudo.
Il contributo, qualora sia riferito all'acquisto di locali, viene erogato in sede di stipula del contratto di compravendita di locali già dichiarati agibili per il raggiungimento delle finalità della presente legge.
Art. 7
I contributi agli enti assegnatari sono erogati, sulla base del provvedimento di liquidazione della spesa, dall'organo deliberativo dei consorzi per i servizi sociali e sanitari previo accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere, riadattamento od acquisto.
Ai fini dell'erogazione dei contributi sono autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito a favore dei presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari, sia in conto competenze che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato territorialmente ai singoli consorzi nel riparto di cui all'art. 5 della presente legge.
I presidenti dei consorzi per i servizi sociali e sanitari dispongono le erogazioni mediante appositi ordini di pagamento a firma dei presidenti stessi e dei responsabili degli uffici amministrativi.
Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere e degli acquisti sia inferiore alla spesa presa a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto dall'organo deliberativo del consorzio in misura proporzionale alla spesa accertata.
Parte FINANZIARIA
Art. 8
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà stanziata negli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977 la somma complessiva di L.6.000.000.000, la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi di pari importo.
Art. 9
Le modalità e le condizioni per la copertura finanziaria dei mutui passivi di cui all'articolo precedente, nonchè la copertura finanziaria degli oneri per il loro ammortamento, saranno determinate con separati provvedimenti legislativi regionali da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio per gli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto delle assegnazioni per gli esercizi 1975, 1976 e 1977 della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , di spettanza della regione Emilia - Romagna.
L'efficacia delle norme che comportano oneri a carico del bilancio regionale, relative agli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, è subordinata alla entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al precedente articolo 9.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 gennaio 1975