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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4

NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975

Art. 1
Gli stanziamenti assegnati alla regione Emilia Romagna per l'espletamento dei compiti di assistenza ospedaliera trasferiti dall'articolo 12 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione in capitoli di un apposito stabilimento compreso tra le contabilità speciali e costituiscono il " Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ".
Il Fondo regionale di cui al comma precedente è destinato:
- alle spese correnti e in conto capitale degli enti ospedalieri;
- alle spese per l'assistenza ospedaliera prestata da istituti di cura convenzionati;
- alle spese per l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, nonchè per l'assistenza ospedaliera dei marittimi all'estero, secondo le norme di cui al regio decreto - legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito in legge 24 aprile 1938, n. 831 Sito esterno;
- alle spese per il rimborso delle quote, determinate ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, aggiunto dalla legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, agli aventi diritto che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate;
- alle spese per la gestione del Fondo stesso.
Dopo i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti la determinazione del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, nonchè dei parametri per la ripartizione tra le regioni del suddetto Fondo, di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 16 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, saranno emanate norme che stabiliranno la ripartizione del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera tra le categorie di spesa elencate nel comma precedente, nonchè norme sulla contabilità degli enti ospedalieri, le quali, tra l'altro, determineranno, per gli esercizi successivi al 1975, i criteri di ripartizione di cui all'articolo 17 del suddetto decreto - legge.
In attesa dei provvedimenti regionali di cui al comma precedente, l'obbligo per gli enti ospedalieri di predisporre annualmente il bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 Sito esterno, modificato dall'articolo 6 del rd 30 dicembre 1923 n. 2841, è disciplinato dalle norme contenute nella presente legge e, in quanto applicabili, dalle norme del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891 n. 99.
Per l'anno 1975, salvo modificazioni che nel corso del medesimo anno la regione potrà apportare in relazione alla consistenza degli stanziamenti del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnati alla regione stessa, i criteri di ammissibilità della spesa corrente di ciascun ente ospedaliero sono stabiliti dal successivo articolo 3.
Alla copertura della suddetta spesa per ogni ente ospedaliero concorrono:
a) le entrate per attività spedalizzata prestata ai soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'articolo 12 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno e ai soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all'articolo 13 dello stesso decreto - legge, nonchè le entrate per attività ambulatoriali, nei limiti del novanta per cento della previsione relativa alle entrate stesse;
b) le entrate per contributi, rimborsi diversi e recuperi indistinti;
c) il Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, per la differenza.
Il residuo dieci per cento delle entrate di cui alla lettera a) del precedente comma sarà destinato, con iscrizione in apposito capitolo di bilancio dell' ente ospedaliero, a spese per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie degli ospedali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12. Alle suddette spese e a quelle per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature tecnico - economali, potranno essere altresì destinate, in via eccezionale, le somme ricavate dalle alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del patrimonio degli enti ospedalieri, nonchè dalle costituzioni di diritti reali sui beni e titoli medesimi autorizzate dalla regione a norma dell'ottavo comma dell'articolo 7 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno. Per le suddette autorizzazioni si segue il procedimento di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Dopo la determinazione degli stanziamenti che saranno assegnati alla regione per l'espletamento dell' assistenza ospedaliera, il consiglio regionale, con propria deliberazione, provvederà alla destinazione degli stanziamenti suddetti fra spese correnti e spese per investimenti, istituirà un fondo di riserva nella misura dello 0,50% e, col medesimo atto, autorizzerà il presidente della giunta regionale ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione.
Il consiglio regionale, con propria deliberazione, provvede a ripartire tra gli enti ospedalieri la quota del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alle spese per investimenti.

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