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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4

NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975

Art. 10
Fino a quando non entreranno in vigore le leggi regionali di attuazione dei principi stabiliti negli articoli 12 e 13 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito in legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, e non saranno attuati i provvedimenti di cui all'articolo 19 del suddetto decreto - legge, per i rapporti con gli enti ospedalieri, gli altri istituti di ricovero e cura di cui all'articolo 1 della legge 12 febbriaio 1968 n. 132, le case di cura private e i cittadini assistibili, al fine di assicurare la regolarità dell'erogazione dell' assistenza ospedaliera dall'1 gennaio 1975, senza soluzioni di continuità, la giunta regionale:
a) esercita le funzioni amministrative in materia di assistenza ospedaliera che competono alla regione ai sensi del citato decreto - legge e che non siano attribuibili alla competenza del consiglio in base allo statuto;
b) organizza, adottando gli occorrenti provvedimenti, i servizi necessari per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera. A tale fine può delegare anche a singoli collaboratori regionali, compresi quelli in attesa di formale comando ai sensi dell' articolo 19 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, funzioni meramente esecutive, da esercitarsi in base a direttive vincolanti, concernenti in rilascio delle impegnative o autorizzazioni per i ricoveri di cui all'articolo 18 del suddetto decreto - legge e i provvedimenti di impegno e di liquidazione delle relative spese;
c) impartisce, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno e dei provvedimenti statali che via via saranno emanati in esecuzione dello stesso, istruzioni agli enti ospedalieri, agli altri istituti di ricovero e cura e alle case di cura private, in ordine agli adempimenti amministrativi connessi e conseguenti al ricovero, all'accertamento del diritto all'assistenza ospedaliera in forma diretta e indiretta e al regime dei pagamenti in proprio;
d) può avvalersi degli uffici degli enti mutualistici, casse mutue e altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, aventi sede nel territorio della regione, per l'esercizio dei compiti di cui alla precedente lettera C), e, in particolare, per il rilascio delle impegnative o autorizzazioni concernenti ricoveri di cui all'articolo 18 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, i provvedimenti di impegno e di liquidazione delle relative spese, l'eventuale controllo, anche ispettivo, sull'andamento delle degenze, nonchè per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di terzi.
Per l'adozione dei provvedimenti che concernono l'organizzazione dei servizi necessari per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera, e le istruzioni e le direttive generali da impartire agli stessi servizi, ivi comprese quelle relative all'esercizio di funzioni delegate a collaboratori regionali, a norma dei punti b), c) e d) o che dispongano in ordine all'avvalersi degli uffici mutualistici, ai sensi del punto d), la giunta si avvale del consorso della competente commissione consiliare.

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