LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4
NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975
Art. 11
Il fondo di riserva di cui al penultimo comma dell'art. 1 viene utilizzato per far fronte alle spese relative all'assunzione di nuovo personale o alla trasformazione di posti esistenti in pianta organica, oltre i casi previsti nell'articolo 4, qualora non si possa fare fronte al nuovo impegno nel modo indicato dall'articolo 5 e il provvedimento sia conseguente alla istituzione o alla modificazione di servizi igienico - organizzativi, di diagnosi e cura, di divisioni e di sezioni autorizzati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12 ovvero concerna l'assunzione di personale esecutivo addetto ai servizi generali economali e tecnici. All'assegnazione provvede il consiglio regionale su proposta della giunta.