LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4
NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.