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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4

NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975

Art. 2
Il bilancio preventivo degli enti ospedalieri deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, secondo il modello A) di bilancio allegato alla presente legge.
Per l'esercizio 1975, il bilancio di previsione degli enti ospedalieri deve altresì determinare, per memoria, l'eventuale disavanzo di amministrazione degli esercizi pregressi, desunto dal risultato del consuntivo precedente, con le variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.
L'eventuale avanzo di amministrazione, determinato nel modo stabilito dal precedente comma, viene iscritto in apposita partita di giro e versato all'entrata del bilancio dello Stato entro quindici giorni dall'accertamento dell'effettiva disponibilità finanziaria di cassa.
La gestione del patrimonio da reddito deve essere rilevata in apposito stabilimento compreso fra le contabilità speciali del bilancio di previsione degli enti ospedalieri. Il prospetto per la gestione del patrimonio da allegare al bilancio dovrà contenere le voci di entrata e di uscita, secondo il modello B) allegato alla presente legge. All'inizio dell'esercizio finanziario 1975 gli enti ospedalieri determineranno la percentuale del fondo di accantonamento delle future spese di manutenzione straordinaria del patrimonio da reddito che dovrà essere riferita allo stesso.
Al bilancio di previsione degli enti ospedalieri dovrà essere altresì allegato un prospetto sull'impiego del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, conforme al modello C) allegato alla presente legge.

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