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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4

NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975

Art. 3
I criteri di ammissibilità della spesa corrente di ciascun ente ospedaliero, ripartiti per gruppi di aggregazione, sono i seguenti:
1) cento per cento del costo previsto per l'esercizio per:
a) stipendi, altri assegni fissi e oneri contributivi, ivi compresi i nuovi oneri derivanti dall' applicazione dell'accordo nazionale stipulato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno, relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre 1974, ovvero assunto anche successivamente nei casi previsti dai primi tre commi del successivo articolo 4.
Per il personale assunto, secondo quanto sopra disposto, dopo il 31 dicembre 1974, la previsione di spesa dovrà tenere conto della data di effettiva assunzione in servizio;
b) oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1974 n. 200 Sito esterno;
c) oneri derivanti da convenzioni per consulenza;
d) indennità a componenti di organi degli enti ospedalieri;
e) canoni di locazione contratti entro il 31 dicembre 1974, esclusi quelli meramente figurativi;
f) spese relative alla didattica medica nella misura stabilita dalle apposite convenzioni stipulate dagli enti con le università;
g) ratei di mutui in decorrenza o contratti entro il 31 dicembre 1974 ovvero, se trattasi di mutui ipotecarii, contratti anche successivamente al 31 dicembre 1974, a condizione che la giunta regionale, entro il suddetto termine, abbia deliberato di concedere l'autorizzazione di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno;
h) spese per il funzionamento delle scuole di formazione del personale sanitario ausiliario, compresi gli eventuali assegni di studio;
i) imposte, tasse e oneri assicurativi vari.
2) Misura pari alla spesa per l'esercizio 1974, determinata sulla base del risultato effettivo al 30 settembre 1974, rapportata percentualmente al 31 dicembre 1974 per:
- spese per combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono.
3) Misura pari alla spesa per l'esercizio 1974, determinata sulla base del risultato effettivo al 30 settembre 1974, rapportata percentualmente al 31 dicembre 1974 e rivalutata del 18,2 per cento per:
- spese di manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature, trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri svolti direttamente o mediante appalto, altri consumi, nonchè spese generali diverse di mantenimento e di funzionamento.
4) Misura pari alla spesa media giornaliera per degente, prevista per l'esercizio 1974, qualora la stessa sia compresa nei limiti delle variazioni percentuali in più o in meno della spesa media regionale giornaliera per degente, che saranno determinate dalla giunta regionale per fasce ospedaliere omogenee relative, rispettivamente, a ospedali generali regionali, a ospedali generali provinciali, a ospedali generali di zona e non classificati e ad ospedali specializzati regionali e provinciali;
ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia inferiore al limite minimo di variazione della spesa regionale media di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974 incrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale, a condizione che non si superi il suddetto limite minimo di variazione;
ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, decrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale e, comunque, a condizione che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione, per:
- spese di acquisto di medicinali tenuto conto del disposto di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno.
5) Misura pari alla spesa media giornaliera per degente, prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento qualora la stessa sia compresa nei limiti di variazioni percentuali in più o in meno della spesa media regionale giornaliera per degente che saranno determinate dalla giunta regionale, per fasce ospedaliere omogenee relative, rispettivamente, a ospedali generali regionali, a ospedali generali provinciali, a ospedali generali di zona e non classificati e ad ospedali specializzati regionali e provinciali;
ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia inferiore al limite minimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento e incrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale, a condizione che non si superi il suddetto limite minimo di variazione;
ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento e decrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale e, comunque, a condizione che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione, per:
- spese di acquisto di materiali per laboratorio - analisi, per radiologia, per sale operatorie, per presidi sanitari vari.
6) Misura pari alla spesa media giornaliera per degente, prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento qualora la stessa sia compresa nei limiti di variazioni percentuali in più o in meno della spesa media regionale giornaliera per degente che saranno determinate dalla giunta regionale, per fasce ospedaliere omogenee relative, rispettivamente, a ospedali generali regionali, provinciali e di zona o non classificati e ad ospedali specializzati regionali e provinciali;
ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia inferiore al limite minimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento ed incrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale, a condizione che non si superi il suddetto limite minimo di variazione;
ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento e decrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale e, comunque, a condizione che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione, per:
- spese per i generi alimentari.
7) Misura pari al 50 per cento degli interessi passivi determinati dal risultato effettivo al 30 settembre 1974, rapportata percentualmente al 31 dicembre 1974, per le spese relative a interessi passivi di gestione.
8) Misura pari all'1,50 per cento della spesa calcolata per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), e), h) ed i) del precedente punto 1), nonchè della spesa calcolata ai sensi dei precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6) per la determinazione del fondo di riserva.
9) Misura pari al 2 per cento della spesa calcolata per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), g) ed i) del precedente punto 1), nonchè della spesa calcolata ai sensi dei precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) per le spese di rinnovo ordinario di attrezzature sanitarie e tecnico - economali.

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