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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4

NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975

Art. 4
Per l'anno 1975 è fatto divieto agli enti ospedalieri di assumere nuovo personale, fatta eccezione:
a) per le sostituzioni del personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 60 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969 n. 130 Sito esterno, e per le supplenze di personale collocato in aspettativa senza assegni ed in concedo per gravidanza e puerperio;
b) per le assunzioni effettuate a seguito di parere favorevole espresso entro il 31 dicembre 1974 dall'assessore regionale alla sanità ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12;
c) per le assunzioni di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1974 n. 200 Sito esterno.
Per l'anno 1975 è altresì fatto divieto agli enti ospedalieri di assumere nuovo personale, anche nei limiti della pianta organica, fatta eccezione:
a) per le assunzioni per chiamata ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969 n. 130 Sito esterno effettuate con deliberazioni adottate entro e non oltre il giorno successivo alla approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale;
b) per le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi pubblici ovvero di avvisi emessi ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130 Sito esterno, le cui deliberazioni siano divenute esecutive alla data di entrata in vigore della presente legge.
In deroga al disposto del sesto comma dell'articolo 3 del suddetto decreto legislativo, le assunzioni di cui alla presente lettera sono limitate ai posti disponibili alla data delle deliberazioni relative ai bandi di concorso pubblico e agli avvisi.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere prorogati i termini di concorsi pubblici e di avvisi già banditi, e sono nulle di pieno diritto le clausole che prevedono una tacita proroga dei termini stessi.
Gli enti ospedalieri, al fine di migliorare e razionalizzare l'assistenza, possono trasformare posti di personale esecutivo e sanitario ausiliario previsti in pianta organica, che siano coperti da personale che consegua o abbia conseguito specifici diplomi o abilitazioni professionali, salve le norme vigenti per le modalità di copertura dei posti trasformati. Gli enti ospedalieri presenteranno all'assessorato regionale alla sanità apposito prospetto, conforme all'allegato C, quadro F che evidenzi le suddette trasformazioni e le relative previsioni di spesa.
Salva la adozione di nuove determinazioni della regione ai sensi del quinto comma del precedente articolo 1 e fermo restando il disposto del citato articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12, gli enti ospedalieri possono assumere nuovo personale, oltre i casi indicati nei precedenti commi, e deliberare la trasformazione di posti previsti in pianta organica, ivi compresi quelli di personale cessato dal servizio, a condizione che, qualora non si possa fare fronte alla nuova spesa col fondo di riserva, il nuovo impegno non aumenti la previsione complessiva della spesa corrente per il personale.

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