LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4
NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975
Art. 4
Per l'anno 1975 è fatto divieto agli enti ospedalieri di assumere nuovo personale, fatta eccezione:
a) per le sostituzioni del personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 60 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969 n. 130 , e per le supplenze di personale collocato in aspettativa senza assegni ed in concedo per gravidanza e puerperio;
b) per le assunzioni effettuate a seguito di parere favorevole espresso entro il 31 dicembre 1974 dall'assessore regionale alla sanità ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12;
c) per le assunzioni di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1974 n. 200 .
Per l'anno 1975 è altresì fatto divieto agli enti ospedalieri di assumere nuovo personale, anche nei limiti della pianta organica, fatta eccezione:
a) per le assunzioni per chiamata ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969 n. 130 effettuate con deliberazioni adottate entro e non oltre il giorno successivo alla approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale;
b) per le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi pubblici ovvero di avvisi emessi ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130 , le cui deliberazioni siano divenute esecutive alla data di entrata in vigore della presente legge.
In deroga al disposto del sesto comma dell'articolo 3 del suddetto decreto legislativo, le assunzioni di cui alla presente lettera sono limitate ai posti disponibili alla data delle deliberazioni relative ai bandi di concorso pubblico e agli avvisi.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere prorogati i termini di concorsi pubblici e di avvisi già banditi, e sono nulle di pieno diritto le clausole che prevedono una tacita proroga dei termini stessi.
Gli enti ospedalieri, al fine di migliorare e razionalizzare l'assistenza, possono trasformare posti di personale esecutivo e sanitario ausiliario previsti in pianta organica, che siano coperti da personale che consegua o abbia conseguito specifici diplomi o abilitazioni professionali, salve le norme vigenti per le modalità di copertura dei posti trasformati. Gli enti ospedalieri presenteranno all'assessorato regionale alla sanità apposito prospetto, conforme all'allegato C, quadro F che evidenzi le suddette trasformazioni e le relative previsioni di spesa.
Salva la adozione di nuove determinazioni della regione ai sensi del quinto comma del precedente articolo 1 e fermo restando il disposto del citato articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12, gli enti ospedalieri possono assumere nuovo personale, oltre i casi indicati nei precedenti commi, e deliberare la trasformazione di posti previsti in pianta organica, ivi compresi quelli di personale cessato dal servizio, a condizione che, qualora non si possa fare fronte alla nuova spesa col fondo di riserva, il nuovo impegno non aumenti la previsione complessiva della spesa corrente per il personale.