LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4
NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975
Art. 5
Oltre a quanto stabilito nell'ultimo comma del precedente articolo 4, possono essere deliberate, nel corso dell'anno 1975, variazioni in aumento o in diminuzione ovvero trasformazioni di posti previsti nelle piante organiche degli enti ospedalieri, qualora dai suddetti provvedimenti derivi una più razionale combinazione dei fattori produttivi e una migliore utilizzazione dei servizi interni, attraverso lo storno di fondi tra capitoli destinati alla spesa corrente, sempre che la previsione complessiva di tale spesa resti immutata.
Per i provvedimenti di cui sopra si segue il procedimento di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12.