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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4

NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975

Art. 6
Le rette di degenza per i soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, e per i non iscritti negli appositi ruoli di cui all'art. 13 del citato decreto legge, sono determinate, per l'anno 1975, nella misura delle rispettive rette di degenza deliberate per il 1974 e approvate ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno.

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