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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4

NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975

Art. 7
Gli enti ospedalieri, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenteranno alla regione il prospetto di impiego del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2, relativo all' anno 1975, il quale sarà restituito con eventuali osservazioni dell'assessore regionale alla sanità.
Per il modello C, quadro F, trasmesso ai sensi del terzo comma dell'art. 4, si segue il procedimento di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Nella predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 1975 gli enti ospedalieri dovranno attenersi alle suddette osservazioni, che saranno inviate, per conoscenza, anche alla competente commissione consiliare.

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