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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4

NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975

Art. 8
La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a ripartire la quota del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, destinata alla copertura delle spese correnti degli enti ospedalieri, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e autorizza il presidente della giunta stessa ad effettuare i versamenti di cui ai successivi commi, subordinatamente alla correntezza degli stanziamenti assegnati alla regione dal Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.
Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto a versare a ciascun ente ospedaliero le rate di finanziamento del Fondo regionale per la assistenza ospedaliera, in relazione al fabbisogno di cassa degli enti medesimi, secondo quanto stabilito nei commi seguenti.
Per il primo trimestre è versata una somma pari al presunto fabbisogno di cassa.
Per i trimestri successivi è versata una somma calcolata sulla base del risultato del consuntivo di cassa per il trimestre precedente collegato con la previsione di cassa per il trimestre in corso.
Il conguaglio delle assegnazioni di ciascun anno è effettuato in concomitanza col versamento relativo all'ultimo trimestre dell'esercizio.
I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite ai singoli enti ai sensi della presente legge.
Gli enti ospedalieri comunicheranno alla regione le previsione di cassa mediante il modello D) allegagato alla presente legge.

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