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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4

NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975

Art. 9
L'estinzione dei debiti degli enti ospedalieri contratti per l'esercizio dell'attività ospedaliera e patrimoniale, per somme inerenti agli anni 1974 e precedenti, non potrà essere effettuata con gli stanziamenti assegnati agli enti medesimi dal Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, che restano vincolati esclusivamente ad alimentare il movimento di cassa relativo alla gestione di competenza dell' esercizio 1975 e successivi.
I debiti degli enti ospedalieri di cui al comma precedente saranno estinti con le somme assegnate agli enti medesimi con le operazioni economiche di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno.
A tal fine gli enti ospedalieri dovranno rilevare i residui attivi e passivi relativi alle gestioni 1974 e precedenti separati da quelli degli esercizi successivi.
A decorrere dal 1 gennaio 1975 gli enti di cui sopra sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesorieri un nuovo conto sul quale dovranno essere versate le somme accreditate agli stessi per far fronte alle spese relative all'esercizio 1975 e successivi.

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