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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 4

NORME SUL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA E SULLA SUA RIPARTIZIONE AGLI ENTI OSPEDALIERI, NONCHE' SULLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI MEDESIMI.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 22 gennaio 1975

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Gli stanziamenti assegnati alla regione Emilia Romagna per l'espletamento dei compiti di assistenza ospedaliera trasferiti dall'articolo 12 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione in capitoli di un apposito stabilimento compreso tra le contabilità speciali e costituiscono il " Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ".
Il Fondo regionale di cui al comma precedente è destinato:
- alle spese correnti e in conto capitale degli enti ospedalieri;
- alle spese per l'assistenza ospedaliera prestata da istituti di cura convenzionati;
- alle spese per l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, nonchè per l'assistenza ospedaliera dei marittimi all'estero, secondo le norme di cui al regio decreto - legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito in legge 24 aprile 1938, n. 831 Sito esterno;
- alle spese per il rimborso delle quote, determinate ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, aggiunto dalla legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, agli aventi diritto che si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate;
- alle spese per la gestione del Fondo stesso.
Dopo i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti la determinazione del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, nonchè dei parametri per la ripartizione tra le regioni del suddetto Fondo, di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 16 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, saranno emanate norme che stabiliranno la ripartizione del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera tra le categorie di spesa elencate nel comma precedente, nonchè norme sulla contabilità degli enti ospedalieri, le quali, tra l'altro, determineranno, per gli esercizi successivi al 1975, i criteri di ripartizione di cui all'articolo 17 del suddetto decreto - legge.
In attesa dei provvedimenti regionali di cui al comma precedente, l'obbligo per gli enti ospedalieri di predisporre annualmente il bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 Sito esterno, modificato dall'articolo 6 del rd 30 dicembre 1923 n. 2841, è disciplinato dalle norme contenute nella presente legge e, in quanto applicabili, dalle norme del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891 n. 99.
Per l'anno 1975, salvo modificazioni che nel corso del medesimo anno la regione potrà apportare in relazione alla consistenza degli stanziamenti del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnati alla regione stessa, i criteri di ammissibilità della spesa corrente di ciascun ente ospedaliero sono stabiliti dal successivo articolo 3.
Alla copertura della suddetta spesa per ogni ente ospedaliero concorrono:
a) le entrate per attività spedalizzata prestata ai soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'articolo 12 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno e ai soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all'articolo 13 dello stesso decreto - legge, nonchè le entrate per attività ambulatoriali, nei limiti del novanta per cento della previsione relativa alle entrate stesse;
b) le entrate per contributi, rimborsi diversi e recuperi indistinti;
c) il Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, per la differenza.
Il residuo dieci per cento delle entrate di cui alla lettera a) del precedente comma sarà destinato, con iscrizione in apposito capitolo di bilancio dell' ente ospedaliero, a spese per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie degli ospedali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12. Alle suddette spese e a quelle per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature tecnico - economali, potranno essere altresì destinate, in via eccezionale, le somme ricavate dalle alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del patrimonio degli enti ospedalieri, nonchè dalle costituzioni di diritti reali sui beni e titoli medesimi autorizzate dalla regione a norma dell'ottavo comma dell'articolo 7 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno. Per le suddette autorizzazioni si segue il procedimento di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Dopo la determinazione degli stanziamenti che saranno assegnati alla regione per l'espletamento dell' assistenza ospedaliera, il consiglio regionale, con propria deliberazione, provvederà alla destinazione degli stanziamenti suddetti fra spese correnti e spese per investimenti, istituirà un fondo di riserva nella misura dello 0,50% e, col medesimo atto, autorizzerà il presidente della giunta regionale ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione.
Il consiglio regionale, con propria deliberazione, provvede a ripartire tra gli enti ospedalieri la quota del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinata alle spese per investimenti.
Art. 2
Il bilancio preventivo degli enti ospedalieri deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, secondo il modello A) di bilancio allegato alla presente legge.
Per l'esercizio 1975, il bilancio di previsione degli enti ospedalieri deve altresì determinare, per memoria, l'eventuale disavanzo di amministrazione degli esercizi pregressi, desunto dal risultato del consuntivo precedente, con le variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.
L'eventuale avanzo di amministrazione, determinato nel modo stabilito dal precedente comma, viene iscritto in apposita partita di giro e versato all'entrata del bilancio dello Stato entro quindici giorni dall'accertamento dell'effettiva disponibilità finanziaria di cassa.
La gestione del patrimonio da reddito deve essere rilevata in apposito stabilimento compreso fra le contabilità speciali del bilancio di previsione degli enti ospedalieri. Il prospetto per la gestione del patrimonio da allegare al bilancio dovrà contenere le voci di entrata e di uscita, secondo il modello B) allegato alla presente legge. All'inizio dell'esercizio finanziario 1975 gli enti ospedalieri determineranno la percentuale del fondo di accantonamento delle future spese di manutenzione straordinaria del patrimonio da reddito che dovrà essere riferita allo stesso.
Al bilancio di previsione degli enti ospedalieri dovrà essere altresì allegato un prospetto sull'impiego del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, conforme al modello C) allegato alla presente legge.
Art. 3
I criteri di ammissibilità della spesa corrente di ciascun ente ospedaliero, ripartiti per gruppi di aggregazione, sono i seguenti:
1) cento per cento del costo previsto per l'esercizio per:
a) stipendi, altri assegni fissi e oneri contributivi, ivi compresi i nuovi oneri derivanti dall' applicazione dell'accordo nazionale stipulato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno, relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre 1974, ovvero assunto anche successivamente nei casi previsti dai primi tre commi del successivo articolo 4.
Per il personale assunto, secondo quanto sopra disposto, dopo il 31 dicembre 1974, la previsione di spesa dovrà tenere conto della data di effettiva assunzione in servizio;
b) oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1974 n. 200 Sito esterno;
c) oneri derivanti da convenzioni per consulenza;
d) indennità a componenti di organi degli enti ospedalieri;
e) canoni di locazione contratti entro il 31 dicembre 1974, esclusi quelli meramente figurativi;
f) spese relative alla didattica medica nella misura stabilita dalle apposite convenzioni stipulate dagli enti con le università;
g) ratei di mutui in decorrenza o contratti entro il 31 dicembre 1974 ovvero, se trattasi di mutui ipotecarii, contratti anche successivamente al 31 dicembre 1974, a condizione che la giunta regionale, entro il suddetto termine, abbia deliberato di concedere l'autorizzazione di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno;
h) spese per il funzionamento delle scuole di formazione del personale sanitario ausiliario, compresi gli eventuali assegni di studio;
i) imposte, tasse e oneri assicurativi vari.
2) Misura pari alla spesa per l'esercizio 1974, determinata sulla base del risultato effettivo al 30 settembre 1974, rapportata percentualmente al 31 dicembre 1974 per:
- spese per combustibili, utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono.
3) Misura pari alla spesa per l'esercizio 1974, determinata sulla base del risultato effettivo al 30 settembre 1974, rapportata percentualmente al 31 dicembre 1974 e rivalutata del 18,2 per cento per:
- spese di manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature, trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri svolti direttamente o mediante appalto, altri consumi, nonchè spese generali diverse di mantenimento e di funzionamento.
4) Misura pari alla spesa media giornaliera per degente, prevista per l'esercizio 1974, qualora la stessa sia compresa nei limiti delle variazioni percentuali in più o in meno della spesa media regionale giornaliera per degente, che saranno determinate dalla giunta regionale per fasce ospedaliere omogenee relative, rispettivamente, a ospedali generali regionali, a ospedali generali provinciali, a ospedali generali di zona e non classificati e ad ospedali specializzati regionali e provinciali;
ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia inferiore al limite minimo di variazione della spesa regionale media di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974 incrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale, a condizione che non si superi il suddetto limite minimo di variazione;
ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, decrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale e, comunque, a condizione che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione, per:
- spese di acquisto di medicinali tenuto conto del disposto di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno.
5) Misura pari alla spesa media giornaliera per degente, prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento qualora la stessa sia compresa nei limiti di variazioni percentuali in più o in meno della spesa media regionale giornaliera per degente che saranno determinate dalla giunta regionale, per fasce ospedaliere omogenee relative, rispettivamente, a ospedali generali regionali, a ospedali generali provinciali, a ospedali generali di zona e non classificati e ad ospedali specializzati regionali e provinciali;
ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia inferiore al limite minimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento e incrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale, a condizione che non si superi il suddetto limite minimo di variazione;
ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento e decrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale e, comunque, a condizione che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione, per:
- spese di acquisto di materiali per laboratorio - analisi, per radiologia, per sale operatorie, per presidi sanitari vari.
6) Misura pari alla spesa media giornaliera per degente, prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento qualora la stessa sia compresa nei limiti di variazioni percentuali in più o in meno della spesa media regionale giornaliera per degente che saranno determinate dalla giunta regionale, per fasce ospedaliere omogenee relative, rispettivamente, a ospedali generali regionali, provinciali e di zona o non classificati e ad ospedali specializzati regionali e provinciali;
ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia inferiore al limite minimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento ed incrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale, a condizione che non si superi il suddetto limite minimo di variazione;
ovvero, se la spesa prevista nel 1974 sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa prevista per l'esercizio 1974, rivalutata del 18,2 per cento e decrementata di altra percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale e, comunque, a condizione che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione, per:
- spese per i generi alimentari.
7) Misura pari al 50 per cento degli interessi passivi determinati dal risultato effettivo al 30 settembre 1974, rapportata percentualmente al 31 dicembre 1974, per le spese relative a interessi passivi di gestione.
8) Misura pari all'1,50 per cento della spesa calcolata per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), e), h) ed i) del precedente punto 1), nonchè della spesa calcolata ai sensi dei precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6) per la determinazione del fondo di riserva.
9) Misura pari al 2 per cento della spesa calcolata per le voci di cui alle lettere a), b), c), d), g) ed i) del precedente punto 1), nonchè della spesa calcolata ai sensi dei precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) per le spese di rinnovo ordinario di attrezzature sanitarie e tecnico - economali.
Art. 4
Per l'anno 1975 è fatto divieto agli enti ospedalieri di assumere nuovo personale, fatta eccezione:
a) per le sostituzioni del personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 60 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969 n. 130 Sito esterno, e per le supplenze di personale collocato in aspettativa senza assegni ed in concedo per gravidanza e puerperio;
b) per le assunzioni effettuate a seguito di parere favorevole espresso entro il 31 dicembre 1974 dall'assessore regionale alla sanità ai sensi dell' art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12;
c) per le assunzioni di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1974 n. 200 Sito esterno.
Per l'anno 1975 è altresì fatto divieto agli enti ospedalieri di assumere nuovo personale, anche nei limiti della pianta organica, fatta eccezione:
a) per le assunzioni per chiamata ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969 n. 130 Sito esterno effettuate con deliberazioni adottate entro e non oltre il giorno successivo alla approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale;
b) per le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi pubblici ovvero di avvisi emessi ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130 Sito esterno, le cui deliberazioni siano divenute esecutive alla data di entrata in vigore della presente legge.
In deroga al disposto del sesto comma dell'articolo 3 del suddetto decreto legislativo, le assunzioni di cui alla presente lettera sono limitate ai posti disponibili alla data delle deliberazioni relative ai bandi di concorso pubblico e agli avvisi.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere prorogati i termini di concorsi pubblici e di avvisi già banditi, e sono nulle di pieno diritto le clausole che prevedono una tacita proroga dei termini stessi.
Gli enti ospedalieri, al fine di migliorare e razionalizzare l'assistenza, possono trasformare posti di personale esecutivo e sanitario ausiliario previsti in pianta organica, che siano coperti da personale che consegua o abbia conseguito specifici diplomi o abilitazioni professionali, salve le norme vigenti per le modalità di copertura dei posti trasformati. Gli enti ospedalieri presenteranno all'assessorato regionale alla sanità apposito prospetto, conforme all'allegato C, quadro F che evidenzi le suddette trasformazioni e le relative previsioni di spesa.
Salva la adozione di nuove determinazioni della regione ai sensi del quinto comma del precedente articolo 1 e fermo restando il disposto del citato articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12, gli enti ospedalieri possono assumere nuovo personale, oltre i casi indicati nei precedenti commi, e deliberare la trasformazione di posti previsti in pianta organica, ivi compresi quelli di personale cessato dal servizio, a condizione che, qualora non si possa fare fronte alla nuova spesa col fondo di riserva, il nuovo impegno non aumenti la previsione complessiva della spesa corrente per il personale.
Art. 5
Oltre a quanto stabilito nell'ultimo comma del precedente articolo 4, possono essere deliberate, nel corso dell'anno 1975, variazioni in aumento o in diminuzione ovvero trasformazioni di posti previsti nelle piante organiche degli enti ospedalieri, qualora dai suddetti provvedimenti derivi una più razionale combinazione dei fattori produttivi e una migliore utilizzazione dei servizi interni, attraverso lo storno di fondi tra capitoli destinati alla spesa corrente, sempre che la previsione complessiva di tale spesa resti immutata.
Per i provvedimenti di cui sopra si segue il procedimento di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12.
Art. 6
Le rette di degenza per i soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, e per i non iscritti negli appositi ruoli di cui all'art. 13 del citato decreto legge, sono determinate, per l'anno 1975, nella misura delle rispettive rette di degenza deliberate per il 1974 e approvate ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno.
Art. 7
Gli enti ospedalieri, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenteranno alla regione il prospetto di impiego del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2, relativo all' anno 1975, il quale sarà restituito con eventuali osservazioni dell'assessore regionale alla sanità.
Per il modello C, quadro F, trasmesso ai sensi del terzo comma dell'art. 4, si segue il procedimento di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12.
Nella predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 1975 gli enti ospedalieri dovranno attenersi alle suddette osservazioni, che saranno inviate, per conoscenza, anche alla competente commissione consiliare.
Art. 8
La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a ripartire la quota del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, destinata alla copertura delle spese correnti degli enti ospedalieri, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e autorizza il presidente della giunta stessa ad effettuare i versamenti di cui ai successivi commi, subordinatamente alla correntezza degli stanziamenti assegnati alla regione dal Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.
Il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto a versare a ciascun ente ospedaliero le rate di finanziamento del Fondo regionale per la assistenza ospedaliera, in relazione al fabbisogno di cassa degli enti medesimi, secondo quanto stabilito nei commi seguenti.
Per il primo trimestre è versata una somma pari al presunto fabbisogno di cassa.
Per i trimestri successivi è versata una somma calcolata sulla base del risultato del consuntivo di cassa per il trimestre precedente collegato con la previsione di cassa per il trimestre in corso.
Il conguaglio delle assegnazioni di ciascun anno è effettuato in concomitanza col versamento relativo all'ultimo trimestre dell'esercizio.
I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite ai singoli enti ai sensi della presente legge.
Gli enti ospedalieri comunicheranno alla regione le previsione di cassa mediante il modello D) allegagato alla presente legge.
Art. 9
L'estinzione dei debiti degli enti ospedalieri contratti per l'esercizio dell'attività ospedaliera e patrimoniale, per somme inerenti agli anni 1974 e precedenti, non potrà essere effettuata con gli stanziamenti assegnati agli enti medesimi dal Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, che restano vincolati esclusivamente ad alimentare il movimento di cassa relativo alla gestione di competenza dell' esercizio 1975 e successivi.
I debiti degli enti ospedalieri di cui al comma precedente saranno estinti con le somme assegnate agli enti medesimi con le operazioni economiche di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno.
A tal fine gli enti ospedalieri dovranno rilevare i residui attivi e passivi relativi alle gestioni 1974 e precedenti separati da quelli degli esercizi successivi.
A decorrere dal 1 gennaio 1975 gli enti di cui sopra sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesorieri un nuovo conto sul quale dovranno essere versate le somme accreditate agli stessi per far fronte alle spese relative all'esercizio 1975 e successivi.
Art. 10
Fino a quando non entreranno in vigore le leggi regionali di attuazione dei principi stabiliti negli articoli 12 e 13 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito in legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, e non saranno attuati i provvedimenti di cui all'articolo 19 del suddetto decreto - legge, per i rapporti con gli enti ospedalieri, gli altri istituti di ricovero e cura di cui all'articolo 1 della legge 12 febbriaio 1968 n. 132, le case di cura private e i cittadini assistibili, al fine di assicurare la regolarità dell'erogazione dell' assistenza ospedaliera dall'1 gennaio 1975, senza soluzioni di continuità, la giunta regionale:
a) esercita le funzioni amministrative in materia di assistenza ospedaliera che competono alla regione ai sensi del citato decreto - legge e che non siano attribuibili alla competenza del consiglio in base allo statuto;
b) organizza, adottando gli occorrenti provvedimenti, i servizi necessari per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera. A tale fine può delegare anche a singoli collaboratori regionali, compresi quelli in attesa di formale comando ai sensi dell' articolo 19 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, funzioni meramente esecutive, da esercitarsi in base a direttive vincolanti, concernenti in rilascio delle impegnative o autorizzazioni per i ricoveri di cui all'articolo 18 del suddetto decreto - legge e i provvedimenti di impegno e di liquidazione delle relative spese;
c) impartisce, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno e dei provvedimenti statali che via via saranno emanati in esecuzione dello stesso, istruzioni agli enti ospedalieri, agli altri istituti di ricovero e cura e alle case di cura private, in ordine agli adempimenti amministrativi connessi e conseguenti al ricovero, all'accertamento del diritto all'assistenza ospedaliera in forma diretta e indiretta e al regime dei pagamenti in proprio;
d) può avvalersi degli uffici degli enti mutualistici, casse mutue e altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, aventi sede nel territorio della regione, per l'esercizio dei compiti di cui alla precedente lettera C), e, in particolare, per il rilascio delle impegnative o autorizzazioni concernenti ricoveri di cui all'articolo 18 del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, i provvedimenti di impegno e di liquidazione delle relative spese, l'eventuale controllo, anche ispettivo, sull'andamento delle degenze, nonchè per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di terzi.
Per l'adozione dei provvedimenti che concernono l'organizzazione dei servizi necessari per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera, e le istruzioni e le direttive generali da impartire agli stessi servizi, ivi comprese quelle relative all'esercizio di funzioni delegate a collaboratori regionali, a norma dei punti b), c) e d) o che dispongano in ordine all'avvalersi degli uffici mutualistici, ai sensi del punto d), la giunta si avvale del consorso della competente commissione consiliare.
Art. 11
Il fondo di riserva di cui al penultimo comma dell'art. 1 viene utilizzato per far fronte alle spese relative all'assunzione di nuovo personale o alla trasformazione di posti esistenti in pianta organica, oltre i casi previsti nell'articolo 4, qualora non si possa fare fronte al nuovo impegno nel modo indicato dall'articolo 5 e il provvedimento sia conseguente alla istituzione o alla modificazione di servizi igienico - organizzativi, di diagnosi e cura, di divisioni e di sezioni autorizzati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974 n. 12 ovvero concerna l'assunzione di personale esecutivo addetto ai servizi generali economali e tecnici. All'assegnazione provvede il consiglio regionale su proposta della giunta.
Art. 12
Sono approvati i modelli A), B), C) e D) allegati alla presente legge.
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque stetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 gennaio 1975

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