Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 1
Finalità della legge
La Regione Emilia - Romagna, con la presente legge, si prefigge i seguenti scopi:
a) di contribuire al superamento della grave situazione economica in atto, attraverso il sostegno dei livelli occupazionali, la promozione dell'attività delle imprese e l'impulso dei consumi pubblici prioritari;
b) di consentire la prosecuzione tempestiva della realizzazione di programmi di opere pubbliche di diretta competenza regionale;
c) di favorire il superamento della difficilissima situazione determinatasi in ordine alla realizzazione delle opere pubbliche di competenza dei comuni e delle province a causa del persistente blocco dell'accesso al credito e dell'eccezionale aumento dei costi delle opere stesse;
d) di porre in essere più snelle e rapide procedure tecniche, amministrative e finanziarie, relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche, nel quadro della massima salvaguardia delle autonomie degli enti locali e territoriali ed al fine di determinare una più produttiva efficienza della pubblica amministrazione ed una più tempestiva risposta alle scelte delle comunità locali.

Espandi Indice