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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 11
Opere idroigieniche, stradali e varie Decorrenza dei limiti di impegno per contributi regionali in annualità
La decorrenza dei limiti di impegno per la concessione di contributi regionali costanti trentacinquennali sui bilanci per gli esercizi finanziari 1972 e 1973 in applicazione delle leggi 11 marzo 1968 n. 1090 (articoli 14 e 15), e 3 agosto 1949 n. 589 per le opere idroigieniche, 9 agosto 1954 n. 649 e 19 luglio 1959 n. 550 per le sedi municipali, 26 luglio 1971 n. 719 per gli impianti elettrici, 3 agosto 1949 n. 589 (articolo 9) per le opere portuali, e 15 febbraio 1953 n. 184 per le opere stradali, è trasferita all'esercizio 1975 per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei seguenti capitoli di spesa: Cap. 73200 (opere idroigieniche) L.400.000.000 Cap. 73250 (opere idroigieniche) L.400.000.000 Cap. 73310 (impianti elettrici) L.80.000.000 Cap. 73350 (sedi municipali) L.66.500.000 Cap. 73365 (opere portuali) L.40.000.000 Cap. 74700 (opere stradali) L.96.500.000
A tal fine è autorizzato lo stanziamento sui citati capitoli dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1975 e successivi, fino all'esercizio 2009 compreso, delle somme a fianco di ciascuno indicato nel precedente comma.
Analogo trasferimento alla competenza degli esercizi fianziari 1975 e successivi è disposto per i limiti di impegno per la concessione di contributi di corrispondente destinazione e natura già stanziati sul bilancio per l'esercizio finanziario 1974 per gli importi a fianco di ciascuno dei sottoelencati capitoli di spesa: Cap. 73200 (opere idroigieniche) L.400.000.000 Cap. 73250 (opere idroigieniche) L.700.000.000 Cap. 73310 (impianti elettrici) L.50.000.000 Cap. 73350 (sedi municipali) L.63.500.000 Cap. 73365 (opere portuali) L.40.000.000 Cap. 74700 (opere stradali) L.96.500.000
A tal fine è autorizzato lo stanziamento sui citati capitoli dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1975 e successivi, fino all'esercizio 2009 compreso, delle somme annue a fianco di ciascuno indicate nel precedente comma.
Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla regione sugli stanziamenti sopracitati negli esercizi 1972, 1973 e 1974, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente da tali atti o decreti scaturiti, rimangono in atto negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differite, in ogni caso, rispettivamente all'esercizio 1975 ed all'esercizio 2009.
La giunta regionale è tenuta a dare esecuzione al predetto differimento dei termini di decorrenza e scadenza degli impegni poliennali di spesa entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui al presente articolo, aventi carattere eccezionale, sono rese possibili in quanto di nessuna partita di mutuo corrispondente ai contributi trentacinquennali come sopra concessi negli esercizi 1972, 1973 e 1974 ha avuto inizio l'ammortamento.

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