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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 12
Opere idroigieniche Integrazione dei contributi regionali in annualità
Per la realizzazione delle opere idroigieniche già finanziate dalla regione mediante la concessione di contributi regionali costanti trentacinquennali, ai sensi del DPR 11 marzo 1968 n. 1090 Sito esterno e della legge 3 agosto 1949 n. 589 Sito esterno negli esercizi 1972, 1973 e 1974, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'esercizio finanziario 1975 contributi integrativi.
A tal fine è autorizzata la iscrizione dei seguenti ulteriori limiti di impegno sui sottoelencati capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio fianziario 1975: Capitolo 73200 L.200.000.000 Capitolo 73250 L.300.000.000
Sui bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1975 al 2009 compreso saranno stanziate annualità di spesa pari rispettivamente ai limiti di spesa di cui al precedente comma.
I contributi integrativi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con le modalità e le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 9.
Resta comunque invariata l'aliquota percentuale dei predetti contributi integrativi rispetto a quella già stabilita dal consiglio regionale.

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