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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 13
Opere stradali Integrazione di contributi regionali in annualità
Per la realizzazione delle opere stradali già finanziate dalla regione mediante la concessione di contributi regionali costanti trentacinquennali, ai sensi della legge 15 febbraio 1953 n. 184 Sito esterno, negli esercizi 1972, 1973 e 1974, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'esercizio finanziario 1975 contributi integrativi.
A tal fine è autorizzata l'iscrizione dell'ulteriore limite di impegno di L.100.000.000 sul capitolo di spesa 74700 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.
Sui bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1975 al 2009 compreso saranno stanziate annualità di spesa pari al limite di impegno di cui al precedente comma.
I contributi integrativi sono concessi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con le modalità e le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 9.
Resta comunque invariata l'aliquota percentuale dei predetti contributi integrativi rispetto a quella già stabilita dal consiglio regionale.

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