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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 18
Opere pubbliche non fruenti di contributo regionale
Le deliberazioni delle province, dei comuni e dei loro consorzi, relative all'approvazione di progetti di opere pubbliche di loro competenza e per le quali non vi sia intervento finanziario della regione, sono esecutive ai sensi dell'articolo 130 della costituzione Sito esterno.
Sui progetti non è richiesto alcun parere nè l'ulteriore approvazione da parte della regione e dei suoi uffici.
Gli enti predetti hanno tuttavia la facoltà di richiedere il parere degli organi tecnici consultivi regionali;
in tali casi il parere viene reso entro 60 giorni dalla richiesta e non ha carattere vincolante.
Il comitato regionale di controllo e le relative sezioni decentrate, di cui alla legge 10 febbraio 1953 n. 62 Sito esterno ed alla legge regionale 27 febbraio 1974 n. 9, trasmettono alla fine di ogni mese alla giunta regionale l'elenco delle opere pubbliche risultanti dalle deliberazioni degli enti locali divenute esecutive nel mese stesso, suddiviso per ente e per categoria di opere.
Le norme del presente articolo valgono per qualsiasi categoria di opera pubblica.

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