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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 2
Ambito della legge
La presente legge riguarda:
a) le seguenti categorie di opere pubbliche di diretta competenza regionale:
- opere portuali nei porti regionali;
- opere idrauliche di 4a e 5a categoria e non classificate;
b) le seguenti categorie di opere pubbliche di competenza dei comuni e delle province e finanziate dalla Regione:
- acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;
- viabilità comunale e provinciale;
- sedi municipali;
- impianti elettrici di pubblica illuminazione;
- opere a difesa delle strade contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti;
- opere portuali nei porti comunali;
c) qualsiasi categoria di opera pubblica di competenza dei comuni e delle province, finanziata dagli enti stessi, con eventuale concorso di enti diversi dalla Regione e dallo Stato.

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