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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 22
Agevolazioni per le imprese appaltatrici
Sono estese all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 2 le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del ministero del tesoro 25 novembre 1972, e successive modifiche e proroghe, recante norme per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1974 n. 8 Sito esterno recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.

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