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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 23
Inizio dei lavori
Ai fini di accelerare l'esecuzione delle opere totalmente finanziate con contributi a carico della regione, la giunta regionale è autorizzata a prescrivere agli enti interessati congrui termini per l'indizione delle gare d' appalto, per l'inizio dei lavori e per la utilizzazione dei finanziamenti regionali.
Scaduti inultimente tali termini la giunta regionale è autorizzata a revocare i contributi regionali.
Per le opere predette la consegna dei lavori deve avvenire non oltre 20 giorni dalla data in cui il contratto diviene esecutivo.
Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.
Gli enti beneficiari di contributi regionali in annualità possono iniziare le operazioni di gara anche in pendenza del perfezionamento del mutuo occorrente, qualora sia intervenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante, dando di ciò avviso alle imprese invitate.
Per le opere ammesse a contributo regionale in capitale la eventuale contrazione del mutuo relativo alla quota della spesa ammissibile non coperta dal predetto contributo può intervenire anche dopo la stipulazione del contratto di appalto, previo affidamento da parte dell'istituto mutuante.
Le norme di cui ai precedenti primi cinque commi si applicano anche le opere di cui agli articoli 4, 5 e 15 della presente legge, intendendosi sostituiti gli enti interessati con gli enti concessionari o con gli uffici esecutori.

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