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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 5

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 25 gennaio 1975

Art. 24
Collaudi
Per i lavori pubblici rientranti nella competenza regionale e degli enti locali, di cui al precedente articolo 2, che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non eccedente cinquanta milioni di lire, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi, purchè detto direttore sia un tecnico appartenente ai ruoli della regione, delle province, dei comuni o dei loro consorzi al cui demanio o patrimonio appartengono le opere eseguite.

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